La recente sentenza della Casa della studente non ribalta quella shock di ottobre. Un po’ di chiarezza

La notizia uscita questa settimana riguardo l’esito della sentenza di uno dei molti filoni civili in corso sui crolli del terremoto del 6 aprile del 2009, non sarebbe così in alto nei giornali se non fosse rapportata alla sentenza choc di fine ottobre.

In questa di dicembre infatti viene concesso il risarcimento richiesto dalla famiglia di una studentessa morta nella casa dello studente a totale carico dell’Ente proprietario, la Regione, di quello che gestiva il dormitorio, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari e dei tecnici che a vario titolo, nel tempo, si sono occupati della ristrutturazione dell’edificio.

Nel verdetto emesso dal giudice Baldovino De Sensi, non c’è nessuna traccia dunque di colpa alle vittime, nessuna loro “corresponsabilità” come invece rilevò l’assurda sentenza della giudice Monica Croci che fece indignare un’intera città e non solo. Come potrebbe avere una parte di responsabilità per essere morta la studentessa che quella sera, all’età di 22 anni, si trovava all’interno della casa dello studente e per cui oggi la famiglia ha ottenuto il risarcimento dei danni? D’altronde è sin dal 2018 che escono sentenze civili di questo segno.

La sentenza Croci dello scorso ottobre invece rilevò che da parte degli inquilini del condominio di Via Campo di Fossa, distante solo poche decine di metri dalla Casa dello Studente, ci fu “una condotta incauta” che li spinse a “trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile. Concorso che può stimarsi nel 30 per cento” [SIC].

Nessuno ci disse di uscire però quella sera, al contrario. Fummo rassicurati per esempio dal vice capo della Protezione Civile Bernardo De Bernardinis che prese parte a quell’ “operazione mediatica” – come fu definita dall’allora Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, della Commissione Grandi Rischi.

Oggi, a distanza di più di un decennio, dai dispositivi di molte sentenze penali e civili sta emergendo invece che la situazione di emergenza fosse “conclamata” (sentenza Convitto) e  che “l’evento sismico pur raro non porta con sé gli elementi dell’eccezionalità” (sentenza Casa dello Studente). Paradossalmente però nel dispositivo della giudice  Croci, questo assunto della “non eccezionalità del terremoto”, che si è sedimentato evidentemente nel tempo, viene esteso anche per i cittadini, come se non ci fosse stata rassicurazione alcuna, come se qualche autorità avesse segnalato correttamente il rischio, quando al contrario non lo fece.

Alla condanna degli Enti in quanto proprietari e gestori, come nel caso della Casa dello studente o del Convitto, va aggiunta necessariamente quella più generale allo Stato, nella figura di De Bernardinis, mentre sappiamo che altre condanne lo Stato se le è auto risparmiate, assolvendosi in partenza, come nel caso di Bertolaso “mandante” della Commissione grandi Rischi.

Sentenze che assumono che  il terremoto non si poteva escludere del tutto e che le istituzioni preposte non capirono né comunicarono adeguatamente il rischio. E che dicono inoltre che le altre responsabilità sono inquadrabili nel fatto “che solo gli edifici che presentano importanti vizi progettuali siano crollati“. Nel caso della sentenza di De Sensi si fa espressamente cenno, ad esempio, alla ristrutturazione  eseguita dai tecnici sull’edificio della Casa dello studente avvenuta a fine anni 90, che appesantì la struttura “senza eseguire verifiche di sicurezza” sui carichi agenti.

La questione è che questa sentenza civile in gran parte della stampa è stata erroneamente sovrapposta a quella shock emessa dalla giudice Croci, quando è evidente che una non ribalta l’altra, essendo due procedimenti diversi e che quella che è suonata come uno sfregio perché dava il 30% di responsabilità alle vittime stesse, deve aspettare ancora, per essere ribaltata, i tempi dell’appello. Solo così quella vergogna potrà essere tolta.

Un occasione ci sarà anche prima della corte di Appello, a marzo, quando lo stesso giudice Baldovino De Sensi emetterà il verdetto per la sentenza che coinvolge Giusy e Genny Antonini, anche loro morte la notte del 6 aprile 2009 in seguito al crollo della palazzina in Via Campo di Fossa, lo stesso della sentenza choc.

La notizia positiva infatti è che De Sensi è il giudice che all’Aquila ha sostituito nel ruolo civile Monica Croci che dopo la sentenza choc è stata trasferita altrove.

La procedura del risarcimento di Giusy e Genny Antonini sarebbe dovuta rientrare insieme alle altre del condominio, ma è stata stralciata dalla giudice Croci perché durante il processo non venivano ritrovati alcuni atti e ha dovuto prendere un procedimento diverso.
Ci attendiamo allora che il giudice De Sensi confermi che non c’è corresponsabilità delle vittime che tenga, sconfessando la sentenza della giudice Croci e rendendo più vicino il ribaltamento in Appello. L’unica differenza è che l’edificio non era di proprietà di alcun Ente pubblico, ma ugualmente gli inquilini non avevano elemento alcuno per ritenere non sicuro l’edificio in cui si trovavano. Restando coerenti allora alle altre sentenze eccetto quella di Croci, rimangono le sole responsabilità di tecnici e costruttori.

Alessandro Tettamanti

 

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